Circolare 128

Applicazione Legge n. 159/2023

Indicazioni in materia di obbligo scolastico

A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 159/2023, di conversione del Decreto Legge 123/2023 (cosiddetto “Decreto Caivano”) recante “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”, tra le norme che riguardano la Scuola, assume particolare rilievo l’articolo 12.

 

Precisamente:

 

1) Si ridefiniscono i compiti dei Sindaci e dei Dirigenti Scolastici, ai fini della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione: è stato riformulato l’art. 114 del D.lgs. n. 297/1994 (“Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione”).

Fra le altre cose, si segnala quanto segue:

“Il Dirigente Scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, il Dirigente Scolastico avvisa entro sette giorni il Sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge”.

In ogni caso, costituisce elusione dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

2) Si dispone un inasprimento delle pene verso i Genitori (o chi eserciti la responsabilità genitoriale) inadempienti rispetto all’obbligo di istruzione: è stato introdotto nel Codice Penale l’art. 570-ter, che prevede, fra le altre cose, la reclusione fino a un anno quando, anche dopo opportuna ammonizione da parte del Sindaco, continui a configurarsi elusione dell’obbligo scolastico.

 “Il responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell’articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al D.lgs 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno”.

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